Conto Arancio, interessi al 6%?
Giurì: è pubblicità ingannevole
"Conto Arancio, 6% di interesse facile facile. Mettevelo nella zucca". Si tratta di pubblicità ingannevole. Il Giurì della pubblicità ha disposto la cessazione dello spot del colosso olandese Ing Direct che in questi ultimi tempi ha praticamente invaso tv e stampa. Il messaggio va contro quanto prescritto nel codice di autodisciplina pubblicitaria, ha sentenziato il Giurì.
Nello spot, infatti appare la scritta "6%" in grassetto e in corpo triplo rispetto alle altre lettere dello slogan. Sempre in evidenza è riportato "I nuovi clienti che attivano Conto Arancio entro il 28 febbraio 2003 prendono il bonus del 2,30% per tutto marzo 2003". Ma solo in fondo (e con caratteri piccoli) è riportato la spiegazione di che cosa è Conto Arancio: "Conto Arancio è l'innovativo conto di deposito che ti offre il 3,70% di interesse. Non solo, tutti i nuovi clienti che lo attivano entro febbraio 2003 avranno il 2,30% in più per tutto marzo: 3,70+2,30=6%". In pratica il 6% lo si ottiene solo per un mese, ed è un tasso lordo. Cè comunque da dire che il 3,70% è un tasso di tutto rispetto. Ma dalla pubblicità rimane in mente solo che il Conto Arancio dà interessi al 6% e, per semplice, immediata e abituale comparazione, il pensiero lo associa subito ad un "6% all'anno". Il Giurì ha esaminato lo spot e ha accolto il ricorso dell'associazione consumatori Adusbef, disponendo la cessazione dello spot per pubblicità ingannevole. Secondo quanto si legge nella lettera inviata dallo stesso organo giudicante dell'autodisciplina pubblicitaria all'Adusbef, "il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame non è conforme agli articoli 2 (pubblicità ingannevole) e 27 (relativo alle operazioni finanziarie ed immobiliari) del Codice di Autodisciplina, e ne dispone la cessazione". In particolare, l'articolo due stabilisce che la pubblicità deve evitare "ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuita', le condizioni di vendita, la diffusione, l'identita' delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti". L'articolo 27 riguarda invece le operazioni finanziarie ed immobiliari e stabilisce che la pubblicita' diretta a promuovere questo tipo di operazioni "deve fornire chiare ed esaurienti informazioni", deve evitare "nell'indicare i tassi annui di interesse, di utilizzare termini quali rendita e resa nel senso di sommatoria fra reddito di capitali ed incremento del valore patrimoniale", non deve "incitare ad assumere impegni o a versare anticipi senza offrire idonee garanzie", e non deve "proiettare nel futuro i risultati del passato né pubblicizzare i rendimenti ottenuti calcolandoli su periodi che non siano sufficientemente rappresentativi in relazione alla particolare natura dell'investimento ed alle oscillazioni dei risultati". Ma non ancora soddisfatta, l'associazione consumatori lancia, infine, uno stoccata all'Aautorità Antitrust, dicendo di "aspettare fiduciosa la decisione dell'Ufficio Pubblicita' Ingannevole dell'Antitrust che, ad oltre 10 giorni dalla denuncia, non risulta abbia finora aperto alcuna istruttoria".
