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Monti: "Porti, aeroporti ed energia
non più di competenza delle Regioni"

Il nuovo ddl di revisione del Titolo V della Costituzione approvato dal Consiglio dei ministri torna a centralizzare reti infrastrutturali ed energetiche del Paese. Le Regioni perdono anche i poteri nei rapporti internazionali che verranno gestiti dallo Stato

Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte, come anticipato dal premier, Mario Monti, durante l'incontro con Regioni ed enti locali, la riforma del titolo V della Costituzione per restituire alcune competenze delle Regioni a livello centrale. La riforma riporta porti, aeroporti ed energia sotto l'esclusiva competenza dello Stato.

Competenza dello Stato su porti, aeroporti ed energia
Il nuovo ddl di revisione del Titolo V della Costituzione prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva nelle seguenti materie: "porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Queste "sono tutte materie attribuite attualmente alla legislazione concorrente, ma di cui appare piu' congruo, anche per l'incidenza di normative europee, l'affidamento esclusivo allo stato".

Rango costituzionale per Conferenza Stato-Regioni
Il ddl prevede anche che, in futuro, la Conferenza Stato-Regioni avrà il rango di organismo costituzionale. La modifica intende agevolare lo svolgimento coordinato dell'attività legislativa, regolamentare e amministrativa dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il ddl prevede poi che, al fine di abbassare il livello dei contenziosi, non possa essere investita la Corte Costituzionale (dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome) su questioni di legittimitaà costituzionale quando in Conferenza Stato-Regioni si ottenga un'intesa o un parere favorevole su un atto avente o meno carattere legislativo.

Preminenza dello Stato
Il ddl di riforma introduce una formula di "preminenza/salvaguardia" che affida allo Stato, a prescindere dalla ripartizione delle competenze legislative con le Regioni il compito di garante dei diritti costituzionali e dell'unità della Repubblica.

A Stato esclusiva su rapporti internazionali
Il testo prevede che i rapporti internazionali e comunitari siano di esclusiva competenza dello Stato escludendo quindi le Regioni, anche quelle a statuto speciale.

Equilibrio bilanci anche per Regioni a statuto speciale
Anche le Regioni a Statuto speciale dovranno attenersi al principio dell'equilibrio di bilancio e al patto di stabilità, pur nel rispetto dell'autonomia prevista costituzionalmente.

Corte dei Conti controllerà anche bilanci regionali
La Corte dei Conti eserciterà le proprie funzioni di controllo anche nei confronti degli atti delle Regioni e del bilancio regionale.

Turismo materia di legislazione corrente
Il turismo diventa materia di "legislazione concorrente".