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Cyberbullismo: da Camera ok norme contrasto, vanno a Senato

Palazzo Madama dovrà dare il via libera definitivo alla legge. Previste sanzioni per i provider ma anche per i genitori dei bulli minorenni

Con 242 voti favorevoli, 73 contrari la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge che prevede un complesso di misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il testo torna per l'ultima lettura al Senato. Un passo fondamentale per la difesa dei ragazzi e delle donne.

Chiunque, anche se minorenne, potrà chiedere ai gestori dei siti internet la rimozione o l'oscuramento di contenuti che costituiscano oggetto di cyberbullismo: è quanto prevede la proposta di legge approvata dall'Aula della Camera. Il testo offre la prima definizione normativa del bullismo e del cyberbullismo, e consente di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online sia al minore sia al suo genitore.

Entro 48 ore via il materiale dal web - Il Garante per la Privacy verifica l'intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; ed analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sull'home page degli stessi siti.

Cosa sono il bullismo e il cyberbullismo - Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all'autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima.

Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche.

Le sanzioni, convocati in questura anche i genitori - Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l'ammonito è minorenne, il questore convoca con l'interessato almeno un genitore.

Lo stalking commesso per via informatica o telematica sarà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o con la mediante diffusione di dati sensibili immagini o informazioni private, carpiti con l'inganno o con minacce.

In ogni scuola un docente anti bulli - In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.