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Processo breve, no del Csm

"Incostituzionale, è unʼamnistia"

Il plenum del Csm ha approvato a larga maggioranza il parere della sesta Commissione, secondo la quale il disegno di legge sul processo breve è incostituzionale ed è di fatto una "amnistia" per reati "di considerevole gravità", a cominciare dalla corruzione.

L'approvazione è avvenuta durante una seduta straordinaria. Contrari i laici del Pdl, a favore i togati di tutte le correnti, i laici del centro-sinistra, il vice presidente Nicola Mancino.

La critica di fondo e' che introducendo termini perentori per la conclusione di ognuno dei tre gradi di giudizio (due anni ciascuno, sei in tutto), al di fuori di ''un'ampia riforma di sistema e di misure strutturali organizzative'', di fatto rendera' ''impossibile l'accertamento'' della fondatezza dell'accusa ''per intere categorie di reati'', che e' invece la ''primaria finalita' di ogni processo". 

Ecco punto per punto i principali rilievi di Palazzo dei marescialli:

Le incostituzionalità
 - Il ddl ''non appare in linea con l'articolo 111'' (giusto processo), ne' con l'articolo 24 (diritto alla difesa) visto che ''privilegia il rispetto della rapidita' formale'' ma non garantisce ''che il processo si concluda con una decisione di merito''. E non e' tutto: ''depotenzia lo strumento processuale e irragionevolmente sacrifica i diritti delle parti offese'' attraverso il quale lo Stato esercita la ''pretesa punitiva''.

Rischio amnistia soprattutto per corruzione
- Si ''rischia di impedire del tutto l'accertamento giudiziario'' e dunque di ''vanificare la lotta alla corruzione'', visto che questo reato - che tra l'altro ''incide anche sull'affidabilita' economica del Paese''- ''e' gia' stato pesantemente condizionato dai nuovi termini di prescrizione'' previsti dalla ex Cirielli. Ma c'e' di piu': il ddl e' in ''netto contrasto con i principi sanciti dalla COnvenzione dell'Onu contro la corruzione''.

Irragionevoli disparità di trattamento
- Il Csm ne segnala piu' d'una, come la scelta di ''riservare le nuove disposizioni al solo giudizio di primo grado'': cosi' si riconosce ''ad una categoria di imputati e di parti civili, casualmente identificati il diritto alla celerita' processuale che dovrebbe essere, viceversa, garantito a tutti''. ''Irragionevole e discriminatoria'' e' anche l'esclusione dei recidivi, che oltretutto portera' a ''un'assurda proliferazione dei processi, capace da sola, di favorire la paralisi dell'attivita' giudiziaria''.''Discutibile'', inoltre, la ''parificazione fra le ipotesi di delitto punite assai gravemente con le contravvenzioni in materia di immigrazione''.

I maggiori danni finanziari per Stato
- Il ddl determinera' il loro ''significativo aumento'' visto che fara' ''lievitare'' le domande di indennizzo previste dalla Legge Pinto, quando la giustizia e' troppo lenta, riducendo da tre a due anni il termine utile per la celebrazione dei processi e non si accompagna alcuna specifica previsione di spesa, come imporrebbe l'art 81 della Costituzione.