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Ue: il peso dei voti nel Consiglio

Come cambia lʼesecutivo europeo

Ecco come peseranno i voti dei Paesi della nuova Unione europea in seno al Consiglio nel progetto di allargamento fino al 2007

STATI MEMBRI

VOTI

STATI CANDIDATI

VOTI

AUSTRIA

10

BULGARIA (2007)

10

BELGIO

12

CIPRO (1 maggio 2004)

4

DANIMARCA

7

ESTONIA (1 maggio 2004)

4

FINLANDIA

7

LETTONIA (1 maggio 2004)

4

FRANCIA

29

LITUANIA (1 maggio 2004)

7

GERMANIA

29

MALTA (1 maggio 2004)

3

GRECIA

12

POLONIA (1 maggio 2004)

27

IRLANDA

7

REP. CECA (1 maggio 2004)

12

ITALIA

29

ROMANIA (2007)

14

LUSSEMBURGO

4

SLOVACCHIA (1 maggio 2004)

7

PORTOGALLO

13

SLOVENIA (1 maggio 2004)

4

PAESI BASSI

12

UNGHERIA (1 maggio 2004)

12

REGNO UNITO

29

 

 

SPAGNA

27

 

 

SVEZIA

10

 

La ponderazione dei voti nel Consiglio europeo viene calcolata in base ad una chiave che tiene conto del numero di abitanti e del peso economico di un Paese. Conformemente al trattato di Nizza, dal 1° gennaio 2005 verrà applicata una nuova ponderazione che ritocca il numero dei voti attribuiti ai vari Stati membri. E` stato stabilito anche il numero dei voti che spetta ai nuovi Paesi candidati, dopo la loro adesione all'Unione europea.

D'ora in poi, la maggioranza qualificata verrà raggiunta se la decisione raccoglie un certo numero di voti - questo numero andrà nuovamente fissato dopo ogni ulteriore adesione - e se la maggioranza degli Stati membri accetta la decisione. Inoltre, uno Stato membro potrà richiedere che, quando il Consiglio adotta una decisione alla maggioranza qualificata, venga verificato che quest'ultima corrisponde effettivamente ad almeno il 62 percento dell'insieme dei cittadini dell'UE. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, la decisione non verrebbe adottata.

Il trattato di Nizza prevede inoltre che dal 2005 ogni Stato avrà diritto ad un solo Commissario. Dopo l'adesione del 27° Stato membro, il numero di Commissari sarà bloccato. Il numero esatto di membri della Commissione verrà precisato ulteriormente dal Consiglio con una decisione adottata all'unanimità; questo numero dovrà essere inferiore a 27. Al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri, verrà introdotto un sistema di avvicendamento che terrà conto della nazionalità dei membri della Commissione.