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Arriva il Fondo solidarietà mutui

Via libera al regolamento per il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa che prevede, per le famiglie in difficoltà, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi e la copertura delle spese collegate allo spostamento del mutuo.

Il decreto, firmato dal ministero dell'Economia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto e sarà in vigore dal 2 settembre 2010.

A distanza di oltre due anni, sarà quindi operativo il fondo approvato alla fine del 2007, con la finanziaria 2008, deciso per fronteggiare la crisi economica che prevedeva una dotazione di 20mld di euro per il 2008 ed il 2009 per il "pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili" che derivano dalla sospensione del pagamento delle rate e dei mutui stessi. Un fondo che sarà istituito al Tesoro e gestito da una società ad hoc. 

Il regolamento pubblicato definisce i soggetti beneficiari, i requisiti per poter ottenere l'agevolazione, l'ammontare del beneficio ma anche agli adempimenti a carico delle banche, i casi in cui scatterà la revoca delle agevolazioni, e le modalità di presentazione della domanda. Potranno perciò accedere al beneficio i titolari di un mutuo che non sia superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno, che abbiano un indicatore Isee non superiore ai 30 mila euro relativo ad un immobile non di lusso e che, successivamente alla stipula del contratto, siano impossibilitati a pagare le rate per una serie determinata di eventi che vanno dalla perdita del posto di lavoro, per quelli a tempo indeterminato, alla scadenza del contratto per quelli parasubordinati (o assimilati) che non siano riusciti a stipulare un nuovo rapporto di lavoro per almeno tre mesi. 

Si potrà richiedere la sospensione del mutuo anche in caso di morte o insorgenza di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare il cui reddito rappresenti il 30% di quello complessivo o a causa del pagamento di spese mediche, di assistenza domiciliare, non inferiori a 5 mila euro o per spese di manutenzioni sostenute per opere indifferibili per almeno 5 mila euro. Ma far scattare i requisiti per l'accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche l'aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, "direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili".

La domanda di sospensione dovrà essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo la quale entro 10 giorni dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al Gestore del Fondo che, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia entro 15 giorni il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate e imputa alla disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicati dall'Istituto di Credito. Ottenuto il via libera la banca entro 5 giorni dall'ok comunica la beneficiario la sospensione. Al termine di questo periodo la banca, una volta che il beneficiario ha ripreso il pagamento delle rate, entro 5 giorni, l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti e ne chiede il rimborso che dovrà arrivare, si legge ancora nel regolamento, entro 15 giorni dalla sua richiesta.