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Non approfittare delle lap dancer

Eʼ reato palpeggiare le ballerine

Due gestori di un locale di lap-dance bresciano sono stati condannati dalla Corte di Cassazione per "esercizio di una casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione".

Succedeva, infatti, che le ragazze nel loro locale, oltre a ballare in abiti succinti attorno ad un palo, acconsentissero, dietro a una ricompensa di circa mezzo milione di vecchie lire, a scambiare atteggiamenti intimi con i clienti e successivamente ad appartarsi con loro nei privèe.

I gestori del locale notturno che sono stati condannati nel marzo 2003 dalla Corte d'appello di Brescia hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che "per aversi prostituzione sono necessari coiti o masturbazioni, mentre l'atto di natura sessuale non deve essere inteso in senso conforme alla nozione elaborata in tema di violenza sessuale". Inoltre, i loro avvocati sottolineavano la necessità di riconsiderare gli atti " in riferimento alla mutata sensibilità dei nostri tempi, in cui esistono canali televisivi e manifestazioni fieristiche dedicati allo svolgimento di manifestazioni sessuali più spinte rispetto a quelle che si svolgevano nel locale".

Nel locale notturno "nel corso dello spogliarello attuato nei locali privati, dietro versamento di 250 euro alla cassa del locale e della stessa cifra alla spogliarellista, avvenivano palpeggiamenti reciproci, da parte degli uomini su seni e glutei nudi, da parte delle ragazze sui genitali senza che il cliente si denudasse". Secondo la Corte di Cassazione non è importante che i "palpeggi" siano prolungati nel tempo o che siano direttamente a contatto con la nuda pelle, bensì è sufficiente che i contatti tra le ballerine e i clienti siano "tali da produrre eccitazione in un soggetto normale".

Infatti, i gestori bresciani hanno ricevuto una condanna penale per aver messo in atto "quelle attività che danno origine ad eccitazione e soddisfacimento dell'istinto sessuale con appagamento della propria libido".

Il ricorso è stato respinto
La Corte di Cassazione ha voluto sottolineare che "per atto sessuale non deve necessariamente intendersi il coito di varia natura o la masturbazione, nella fattispecie esclusi, ma tutte quelle attività che danno origine ad eccitazione e a soddisfacimento sessuale con appagamento della propria libido, valutate in relazione ad un criterio oggettivo come ha fatto la Corte bresciana nell'asettica, dettagliata descrizione dell'attività degradante per la dignità della persona umana ". Inoltre ha affermato ancora la terza sezione penale che "il comportamento tenuto nel prive' non sembra potersi ridurre ad un voyerismo quale è la trasmissione televisiva pornografica".

Sostanzialmente rileva piazza Cavour nella sentenza 35776 "il bene protetto non è la tutela della salute pubblica dalla diffusione di malattie veneree ma la libertà di determinazione della donna, anche nel prostituirsi, bene tutelabile solo in quanto siano perseguiti i terzi che dalla prostituzione intendano lucrare".

Infine la Suprema Corte afferma che il versamento " di denaro "alle autrici dello spogliarello particolare ' nelle modalità e ' ristretto a pochi intimi ' non corrisponde ad una retribuzione per una prestazione artistica, sicchè devono ritenersi sussistenti i delitti di esercizio di casa di prostituzione, o, almeno, di favoreggiamento e di sfruttamento" .

D'ora in poi gli spettatori di lap-dance dovranno limitarsi a saziare i loro occhi soltanto con gli splendidi corpi danzanti "chiusi" in fettuccine di strass delle ballerine, evitando così di incorrere in spiacevoli condanne.