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Di Pietro invoca una nuova Legge Reale
Ecco in cosa consiste la norma del 1975

La legge nacque per far fronte alle violenze degli Anni di Piombo e prevede lʼattribuzione di poteri speciali alle forze dellʼordine

Ap/Lapresse

Dopo i violenti scontri avvenuti a Roma, durante la manifestazione degli "indignati" di sabato 15 ottobre, Antonio Di Pietro, leader dell'Idv, ha invocato una nuova "Legge Reale", norma nata a metà degli anni '70, in materia di ordine pubblico, per far fronte alla violenza degli Anni di Piombo.

La legge Reale n. 152 del 22 maggio 1975, fornisce disposizioni in materia di ordine pubblico. Approvata in un periodo in cui il Paese fu insanguinato dalla violenza degli Anni di Piombo, ne fu principale redattore il ministro della Giustizia, Oronzo Reale, esponente del Partito Repubblicano Italiano. L'11 giugno 1978, la legge venne sottoposta a un referendum abrogativo che ebbe esito negativo. Dunque la legge non venne abrogata.

Uso delle armi da parte delle forze dell'ordine
La disposizione normava il diritto delle forze dell'ordine a fare impiego delle armi, qualora ne ravvisassero la necessità operativa, estendendolo ai casi di ordine pubblico.

Possibilità di fermi di polizia "eccezionali"
L'articolo 3 della legge stabilisce che "anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti".

"Gli ufficiali - si legge ancora - possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento".

Perquisizioni anche senza disposizioni dell'autorità giudiziaria
L'articolo 4 prevede che "in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi,esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili".

Arresto per "mascheramenti" durante manifestazioni
L'articolo 5 vieta di "prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila".