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Riforme: passa la modifica del Titolo V, ma pesa lo scivolone del Governo

Il Senato ha dato via libera allʼart. 30 del ddl che amplia le competenze statali su quelle delle Regioni. Ma un emendamento presentato da Sel, e passato a voto segreto, complica le cose

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Via libera del Senato all'art. 30 del ddl riforme che modifica il Titolo V della Costituzione. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e sono ampliate le competenze esclusivamente statali. Lo Stato potrà esercitare una "clausola di supremazia" verso le Regioni a tutela dell'unità della Repubblica e dell'interesse nazionale.

Riforme: passa la modifica del Titolo V, ma pesa lo scivolone del Governo

L'approvazione giunge con 176 voti favorevoli, 33 contrari e 18 astenuti ma "pesa" l'ok dato dall'Aula con voto segreto a un emendamento Sel, votato a scrutinio segreto, che tra le competenze legislative delle Regioni inserisce quella sulla "rappresentanza in parlamento delle minoranze linguistiche". Emendamento che, ha osservato la relatrice Anna Finocchiaro, "non ha portata normativa e, se l'avesse, sarebbe sovversiva" e che, quindi, potrebbe perciò essere cancellato nel passaggio alla Camera.

L'art. 30 del ddl costituzionale che modifica l'art. 117 della Costituzione modifica l'attuale sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. La novità più consistente è l'abolizione della legislazione concorrente e l'aumento delle competenze esclusive in capo allo Stato. Tra le nuove competenze statali compaiono ad esempio: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle P.A.; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale. E ancora, vengono riservate allo Stato "disposizioni generali e comuni" per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche sul scuola, attività culturali, governo del territorio.

Inoltre, viene introdotta una "clausola di supremazia" per lo Stato: "Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".