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Utero in affitto, Strasburgo: niente figli senza legame biologico

La decisione della Corte dʼEuropa riguarda il caso di una coppia che aveva avuto un figlio da maternità surrogata: il piccolo era stato affidato ai servizi sociali

Una coppia non può riconoscere un figlio se non condivide alcun legame biologico con il bimbo concepito con la pratica della maternità surrogata.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che, ribaltando un suo stesso pronunciamento del 27 gennaio 2015, afferma che l'Italia non ha violato il diritto di una coppia sposata negando la possibilità di riconoscere come proprio figlio un bambino nato in Russia da madre surrogata.

Con la nuova sentenza, che ha in sostanza capovolto quella data in primo grado, diventa dunque legittimo sottrarre a una coppia un bambino concepito con maternità surrogata commissionata dalla stessa coppia. Tale decisione dà ragione allo Stato italiano in merito a una nota vicenda, quella su Donatina Paradiso e Giovanni Campanelli, i quali si erano rivolti alla Corte di Strasburgo dopo che nel 2011 il comune in cui vivevano, Colletorto (Campobasso), aveva rifiutato di registrare come loro figlio un bambino nato a Mosca in seguito alla pratica di utero in affitto, vietata in italia. Per questo motivo il bimbo è stato tolto ai due coniugi e affidato ai servizi sociali.

La sentenza pronunciata nel 2015 invece diceva che lo Stato italiano, in questa vicenda, aveva violato l'articolo 8 (diritto al rispetto alla vita privata e familiare), sostenendo che gli interessi del bimbo dovevano essere preminenti, e questi erano che fosse affidato a chi lo desiderava. La stessa sentenza era però stata emessa rinviando alla Gran Camera, che ha appunto stabilito che non c'è stata nessuna violazione.

Nessun legame biologico tra la coppia e il bambino - Nella sentenza si sottolinea in particolare che il bambino è stato concepito senza utilizzare né lo sperma dell'uomo né l'uovo della donna e spiega infatti: "Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi legame biologico tra il bambino e i ricorrenti e la breve durata della loro relazione con il bambino, e l'incertezza dei legami tra loro dal punto di vista giuridico, e nonostante l'esistenza di un progetto parentale e la qualità dei vincoli emotivi, la Corte ha ritenuto che non esisteva una vita familiare tra i ricorrenti e il bambino".