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"L'impiegato può toccare colleghe"

Cassazione: basta che non ci sia libido

L'impiegato che in ufficio tocca le colleghe non rischia comunque una condanna per violenza sessuale.

A patto, però, che nel suo comportamento non ci sia "ebbrezza sessuale". Lo ha stabilito la Cassazione, respingendo il ricorso della Procura di Bologna contro l'assoluzione di un impiegato di Ferrara, che sul lavoro era solito fare "scherzi" alle colleghe toccandole.

Per la Suprema corte il comportamento dell'impiegato è "di certo poco raffinato", ma non censurabile in quanto non c'era l'intenzione di "soddisfare la propria libido". Di diverso avviso era stato il Tribunale di Ferrara che, il 17 maggio del '99, lo aveva condannato a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale anche se poi la pena era stata sospesa.

L'assoluzione dell'impiegato "maneggione" era invece arrivata il 28 novembre 2008 dalla Corte d'Appello di Bologna. Contro tanta tolleranza la Procura del capoluogo emiliano ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'uomo doveva essere condannato per violenza sessuale. La terza sezione penale ha però bocciato il ricorso della Procura e ha evidenziato che "la parte offesa ha riconosciuto che l'impiegato era solito praticare degli scherzi, anche se di cattivo gusto, toccando le colleghe di lavoro". Un comportamento, dice la Suprema Corte, "di certo poco raffinato" e caratterizzato da "abitualità".

Tuttavia, concede la Cassazione, legittimamente il dipendente è stato assolto in quanto nel suo atteggiamento "non si poteva ravvisare l'elemento soggettivo caratterizzante il reato contestato", essendo necessaria per una condanna per violenza "l'espressione nell'agente di ebbrezza sessuale". Cosa non avvenuta nel caso in questione.