Il mobbing non è un reato previsto dal codice penale e, dunque, chi incappa in vessazioni sul luogo di lavoro può solo intraprendere una causa civile e chiedere il risarcimento del danno. E' questa la motivazione con cui la Cassazione ha confermato la decisione del gup di Santa Maria Capua Vetere, che aveva pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di un preside, accusato da una docente di "lesioni personali volontarie gravi".
"Con la nozione di mobbing - osservano gli ermellini - si individua la fattispecie relativa a una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emerginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro".
Ma nel caso in questione era difficile individuare "una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione". Insomma, nel nostro ordinamento manca il reato di mobbing. Quello che più si avvicina può essere il reato di lesioni personali.
Per gli alti giudici è corretta la motivazione addotta dal gup verso il preside dal momento che "non è dato vedere quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia" della docente.