E' reato dare lavoro a clandestini
Lo stabilisce la Corte di Cassazione
Chi fa lavorare un immigrato senza permesso di soggiorno va sempre incontro a una condanna penale. Lo stabilisce la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva condannato un uomo per aver occupato una cittadina extracomunitaria clandestina, violando l'articolo 22 della legge 286/98. L'imputato secondo i giudici avrebbe dovuto verificare che la donna avesse il permesso di soggiorno.
L'uomo aveva sostanzialmente ammesso i fatti, sostenendo però di aver ritenuto in buona fede di poterlo fare in quanto l'immigrata gli aveva mostrato la richiesta per ottenere il permesso di soggiorno.
Secondo i giudici del merito, invece, "il principio di buona fede non era invocabile da parte dell'imputato in quanto a lui incombeva l'obbligo di prendere visione del permesso di soggiorno prima di assumere la cittadina comunitaria, non essendo sufficiente la semplice richiesta".
Inoltre, l'uomo, aveva rilevato la Corte d'appello, "conosceva la situazione della donna in quanto abitava vicino alla sua trattoria" e la pena appariva congrua "visto che vantava precedenti penali proprio in materia di violazione delle norme sul lavoro".
La Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.37409) ha dunque rigettato il ricorso dell'imputato e ritenuto "del tutto congrua e logica" la motivazione dei giudici milanesi, non potendo, scrivono gli 'ermellini', "l'imputato invocare la sua buona fede, visto che doveva sapere che la legge richiede il permesso di soggiorno per poter assumere una cittadina extracomunitaria e visto che anche un'assunzione in prova costituisce instaurazione di un rapporto di lavoro".
No all'assunzione degli extracomunitari negli uffici pubblici
In un'altra sentenza la Cassazione ha eciso che gli extracomunitari che vivono nel nostro Paese, benché provvisti di permesso di soggiorno, non possono accedere ad impieghi pubblici. Nella sentenza 24170, la sezione lavoro della Superma Corte ha deciso che "il requisito del possesso della cittadinanza italiana, richiesto per accedere al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...si inserisce nel complesso di disposizioni che regolano la materia particolare dell'impiego pubblico".
Per i giudici l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro pubblico (al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) non è "sospettabile di illegittimità costituzionale".

