Le multe?Ecco come farsele togliere
I "trucchi" svelati dai giudici di pace
Le multe, una bella grana per gli automobilisti. Spesso, però, dopo il ricorso, le contravvenzioni vengono annullate dai giudici di pace. "Ma non dateci degli ammazzamulte", dice il segretario dell'Unione nazionale giudici di pace Ugo Longo, spiegando al Giornale perché tante sentenze vadano a favore dei cittadini. Niente trucchi, solo buonsenso, precisa l'esponente della categoria, che bacchetta il vizio della mancata contestazione immediata.

Dice infatti Longo al Giornale: "La contestazione immediata da parte dei vigili è un dovere. Quante volte la "causa di forza maggiore" dietro cui viene nascosta la mancata contestazione immediata non è altro che il caffè bevuto al bar dal vigile?".
Inoltre, sostiene il segretario dei giudici di pace, un altro punto a favore del cittadino è che spesso e volentieri amministrazioni comunali e prefetture non si costituivano in giudizio, dando per scontato che a difendersi dovesse essere il ricorrente. Invece, proprio questo fatto ha portato alla cancellazione automatica di tante contravvenzioni, obbligando dunque i Comuni a venire all'udienza.
Ma ecco, sempre fonte il Giornale, il vademecum per fare ricorso:
1. Il ricorso si deve presentare entro 60 giorni al Prefetto o al giudice di pace del luogo dove si prende la multa.
2. Se si ricorre al giudice di pace, il ricorso va depositato in carta semplice nella cancelleria del giudice, pagando una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione.
3. I casi in cui si può fare ricorso sono:
a) dati anagrafici errati;
b) se manca l'indicazione di luogo, giorno e ora della violazione;
c) mancata indicazione della norma violata;
d) se la notifica arriva dopo 150 giorni dall'infrazione;
e) quando i fatti sono andati diversamente da quanto scrive il verbale;
f) errore nella lettura della targa.
4. Il giudice di pace può accogliere il ricorso integralmente quando se non esistono prove sufficienti per stabilire la responsabilità del ricorrente, oppure in parte modificando l'entità della sanzione.
5. Il giudice respinge il ricorso dopo l'accertamneto della responsabilità del ricorrente. In tal caso, quest'ultimo dovrà pagare le spese del procedimento e gli onorari dell'avvocato della controparte.
6. La sentenza è appellabile solo davanti alla Corte Costituzionale.
